Art. 18.
(Nucleo subprovinciale di polizia
tributaria).

      1. Per esigenze particolari, legate alla conformazione socio-economica del territorio, sono istituiti nuclei subprovinciali di polizia tributaria alle dipendenze dei nuclei provinciali. L'organizzazione e le dotazioni di personale e di mezzi dei nuclei subprovinciali sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21.
      2. Il nucleo subprovinciale è diretto da un funzionario avente il grado non inferiore a commissario di terza qualifica, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e assolve esclusivamente compiti inerenti al servizio d'istituto.
      3. Nel caso in cui particolari esigenze lo richiedano, è istituita una sezione tecnico-logistico amministrativa subprovinciale, diretta da un funzionario con qualifica non inferiore al grado di ispettore.